Si evidenzia che la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ha
inserito, all’art. 103 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, il comma 1-bis,
il quale prevede che: “Il periodo di sospensione di cui al
comma 1 [originariamente fino al 15 aprile, poi esteso fino al 15 maggio
in virtù dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, n.d.r.] trova
altresì applicazione in relazione ai termini […] di esecuzione del
pagamento in misura ridotta […]”.
EMAIL: assistenzamulte@gmail.com
EMAIL: assistenzamulte@gmail.com
quindi i 30 gg per il pagamento ridotto terminano il 15 giugno giusto?poco importa la data del verbale che sia il 1 aprile o 1 maggio ..per esempio
RispondiEliminaEsatto. Se vuole ci invii il verbale alla mail assistenzamulte@gmail.com. Saluti
RispondiEliminaScusate ma se io volessi fare ricorso invece? perchè dovrei pagarla? io non ho intenzione di pagarla in quanto se la dovessi pagare non potrei fare ricorso, o sbaglio...? grazie.
RispondiEliminaBuongiorno, è corretto. Se vuole ci contatti ad assistenzamulte@gmail.com inviandoci il verbale. Saluti
EliminaGrazie, in giornata vi mando il verbale.
EliminaCordiali saluti.