Dal 12 marzo u.s. sono state adottate dal Governo misure restrittive delle libertà personali dei cittadini italiani ed è stata disposta la chiusura di tutte le attività economiche.
Si tratta di provvedimenti mai assunti da alcun governo nei 70 anni del dopoguerra. Simili provvedimenti legislativi non erano stati mai applicati nemmeno in pendenza del governo sabaudo e nemmeno durante il fascismo.
L’analisi della legittimità giuridica dei medesimi è, pertanto, argomento concreto di analisi, avendo assunto il Presidente dl Consiglio prerogative che sono riconducibili ai pieni poteri.
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Il primo e essenziale referente che occorre precisare è che
nel nostro ordinamento costituzionale non è previsto espressamente lo "stato di emergenza".
La dichiarazione di uno stato di emergenza è prevista unicamente dal Decr. Lgs n. 1/2018 c.d. Codice della Protezione Civile. Si tratta di una fonte legislativa, quindi, ben al di sotto di quella costituzionale ed anche della legge ordinaria.
Alcuni articoli della costituzione prevedono la facoltà, per il Presidente del Consiglio, di restringere diritti costituzionalmente garantiti.
In particolare all’interno dell’ art. 13 Costituzione ove si disciplina la libertà personale ed all’art. 16 Costituzione, ove è prevista la libertà di circolazione, è anche consentita al Presidente del Consiglio la possibilità di stabilire dei limiti al suo esercizio, per motivi di sanità o sicurezza. In tale ipotesi deve agire con atti aventi forza di legge.
La prima conclusione è, pertanto, che sono certamenti illegittimi tutti i provvedimenti del Governo assunti con la forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (i discussi DPCM). Conte ha, pertanto, in quel contesto temporale agito autoritariamente al di fuori delle proprie prerogative ed in violazione delle norme costituzionali
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Il Presidente del Consiglio ha tardivamente rimediato al grave ed inescusabile errore, che si è tradotto in un abuso di potere,
adottando, successivamente, la forma del Decreto Legge per emanare i provvedimenti di compressione delle libertà personali.
Secondo essenziale profilo da evidenziare è pertanto che, con un’operazione dichiaratamente strumentale, il governo ha inserito nei Decreti-legge anche le norme precedentemente esplicitate nei Decreti Ministeriali, cercando, con tale procedura, di sanare a posteriori i contenuti illegittimi dei precedenti decreti ministeriali. È dubbio che questo procedimento sia legittimo, per cui, per fare un esempio concreto, tutte le multe inflitte a chi è uscito di casa nel periodo intercorrente tra i vari Decreti Ministeriali ed il Decreto-legge sarebbero nulle.
A ciò si aggiunga che il Decreto-Legge può essere licenziato dal governo in caso di urgenza, ma deve essere ratificato entro 60 gg con un voto del Parlamento. I termini per la ratifica non sono ancora scaduti, per cui tutte le disposizioni emanate sono ancora precarie e potrebbero non essere mai confermate. Ne conseguirebbe la loro decadenza.
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I provvedimenti governativi hanno colpito anche i diritti costituzionali previsti dall’art. 17 relativo alla libertà di riunione, art. 19 libertà di culto, l’art. 32 “diritto alla salute” e l’art. 34 “diritto allo studio”, l’art. 41 “diritto all’iniziativa privata - attività produttive” ed altri.
All’interno di queste norme, non è prevista alcuna deroga per motivi di salute od ordine pubblico che potesse consentire al Governo di far cessare il loro esercizio.
I soggetti che hanno subito la violazione di questi diritti potranno, pertanto, senz’altro agire per ottenere un risarcimento danni.
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Fino ad ora, il dibattito si è limitato alla valutazione da parte dei giuristi della legittimità costituzionale in senso stretto dei vari provvedimenti restrittivi, ma la vera partita che riguarda la loro sostenibilità si gioca e si giocherà con riferimento alla normativa europea, e, pertanto, in ultima istanza, avanti alla Corte di Giustizia Europea. I provvedimenti del Governo si pongono, infatti, in contrasto con l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea. Il protocollo (n.2) prevede che ogni legge sia soggetta al rispetto del “principio di proporzionalità”. La norma contiene l’illustrazione e specificazione dei criteri di applicazione di questo principio.
In estrema sintesi, esso si può riassumere con la famosa frase utilizzata dal primo giurista che lo elaborò: "La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni". Nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea, il sindacato di proporzionalità è applicato sia alle misure di carattere normativo, che alle misure di natura
Amministrativa adottate da istituzioni, organi ed organismi dell’Unione. (v. C. giust., 21.6.1979, in C-240/78, Atlanta, in Racc., 1979, 2137 ss.; C. giust., 5.7.1977, in C-114/76, Bela-Mühle, in Racc., 1977, 1211 ss.; C. giust., 13.11.1990, in C-331/88, Fedesa, in Racc., 1990, I-4023 ss., punto 13; C. giust., 5.5.1998, in C-180/96, Regno Unito c. Commissione, in Racc., 1998, I-2265 ss., punto 96).
In forza dell’obbligatoria ricezione dei trattati internazionali nell’ordinamento giuridico interno, i Tribunali del nostro Paese dovranno, quindi, rispettare, sin dal primo grado di giudizio, nelle loro sentenze, i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Qual è il contenuto effettivo del principio di proporzionalità e perché esso è stato violato a seguito dei provvedimenti emessi dal governo italiano in questi mesi?
Esso consta di tre elementi: idoneità, necessarietà, e proporzionalità in senso stretto. Nessuno di questi criteri è stato rispettato dal governo italiano:
1) Il mezzo idoneo per far fronte alla crisi sarebbe stato l’acquisto immediato dei materiali necessari per il trattamento di emergenza quali i respiratori. In Italia ne risultavano disponibili 5.000 per una popolazione di 65 milioni di persone! Invece che chiudere i settori produttivi, questi avrebbero dovuto essere incrementati. L’iniziativa posta in essere dal Governo italiano è stato paragonabile alla chiusura delle fabbriche di armi in guerra! In Germania e negli altri Paesi, nessuno escluso, l’intervento immediato è stato quello di potenziare adeguatamente le strutture sanitarie, e tale operatività è stata concretamente realizzata. Per questo motivo la percentuale dei decessi in Italia è nell’ordine di oltre 10% degli infettati, mentre in tutto il resto del mondo le percentuali sono a cavallo dell’1%!
2) Il rispetto del secondo parametro imponeva che l’Autorità pubblica, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, ricorra alla meno restrittiva”. Come emerge dai paragrafi seguenti, non sussisteva alcuna necessità di chiusura delle attività produttive e delle scuole, né di impedire la libera circolazione delle persone, né del distanziamento. La gestione minimamente adeguata del covid 19, dal 12 marzo 2020 in poi, non avrebbe reso necessarie le misure adottate e ciò in forza:
- degli elementi oggettivi disponibili, che attestavano come i decessi per coronavirus fossero numericamente nella norma, ma soprattutto, inerenti una specifica fascia d’età e zona geografica. Si sarebbe dovuti intervenire con prontezza, sistematicità e forza su questi segmenti e non disperdere, diluendole, le poche energie disponibili, come invece è stato fatto;
-della analisi corretta dei decessi per sindromi influenzali di covid 19 attestante che essi fossero, come del resto sono sempre stati e continuano ad essere, nella media delle precedenti manifestazioni influenzali;
- dalla analisi oggettiva sanitaria complessiva, attestante che, per numero di decessi, il covid 19 fosse una problematica ben inferiore a quella derivante da altre patologie. Era ed è nella cognizione del governo che gli asseriti 20.000 morti con coronavirus non rappresentavano, certamente, una possibile emergenza sanitaria nazionale, se paragonati ai 230.000 morti per malattie cardiocircolatorie, 180.000 morti per cancro, 53.000 morti per malattie respiratorie (663 morti per complicazioni dovute ad influenza e 13.516 per polmonite). Soprattutto, i morti per covid 19 erano e sono addirittura inferiori o pressochè analoghi a quelli dei morti , per ogni anno, per infezioni ospedaliere, quantificati in 49.000 in tutta Europa ed in circa 8.000 in Italia. (La fonte dei dati citati è il presidente dell'ISTAT, dott. Blangiardo).
-il governo era ed è consapevole che i morti dichiarati di coronavirus non sono i morti di coronavirus. Questi ultimi sono una quota modesta delle vittime effettive. Lo afferma chiaramente l’Istituto Superiore di Sanità. Quindi i dati allarmistici sono abnormemente alterati. Mentre negli Stati Uniti un prestigioso senatore ha denunciato questo dato inesatto, qualificandolo come gravemente manipolatorio dell’opinione pubblica, in Italia si continua a diffondere questo criterio assurdo di conteggio solo per finalità di avallo politico della dichiarazione di emergenza.
E’ stato e continua ad essere pertanto contradditorio, del tutto incongruo ed illegittimo che sia stata dichiarata l’emergenza sanitaria nazionale per un’influenza attualmente in estinzione per motivi di stagionalità, che aveva ed ha un impatto sulla salute pubblica di caratura infinitesimale rispetto a quella di altre patologie e rispetto alle sue drammatiche conseguenze!
3) Non sussisteva e non sussiste nemmeno il requisito di proporzionalità in senso stretto.
. Il Governo ha fatto consapevolmente la scelta di chiudere e di limitare le libertà personali, fondandola sull’avvallo di medici e scienziati selezionati per la loro aderenza alle posizioni politiche governative. Tale orientamento è stato patrocinato da alcuni medici che non sono stati posti in contrapposizione dialettica, come sarebbe stato obbligo del governo, con altri sanitari che hanno valutato il covid 19 come una influenza gestibile con una normale attività medica. Occorre liberarsi dalla retorica formalistica che il comitato scientifico attualmente insediato sia espressione della migliore comunità medico-sanitaria del nostro Paese. I suoi componenti sono null’altro se non i soggetti che lavorano nella sanità più contigui alle posizioni politiche del governo. Molti altri autorevolissimi medici, virologi, ricercatori sono stati esclusi dal Comitato solo ed esclusivamente perché non allineati con le posizioni del Governo. Il comitato è stato scelto solo ed esclusivamente tra le persone che ritenevano che il covid 19 potesse provocare un’ecatombe di morti e richiedesse, quindi, un approccio straordinario. Non sono state ammesse le personalità scientifiche che ritenevano il virus affrontabile con misure esclusivamente sanitarie senza bloccare la vita dell’intero Paese. Non è stato, pertanto, solo un comitato squilibrato politicamente, ma è stata eliminata la dialettica del dialogo tra diverse scuole. Tra gli altri, oltre alla dr.ssa Gismondo, al Prof. Tarro, collaboratore di Sabin, si segnala la posizione del prof. Johan Glesecke, uno degli epidemiologi più esperti al mondo, consigliere del governo svedese e primo scienziato capo del centro europeo per la prevenzione del controllo delle malattie, nonché quella di tutta la scuola tedesca che ha avuto il merito di ”contenere” gli effetti del virus sulla popolazione. La tesi che accumuna questi scienziati è che le misure di contenimento non siano state né proporzionali né efficaci. Il Times di Londra, avvalendosi dei dati ufficiali del governo britannico, ha preso posizione, sostenendo espressamente che il lockdown non solo sia stato inefficace, ma, addirittura, abbia favorito l’accentuarsi dei decessi, essendo la prima causa delle complicanze che hanno portato alla morte oltre la metà delle persone decedute!
Wednesday April 15 2020, 9.00am BST, The Times
England and Wales have experienced a record number of deaths in a single week, with 6,000 more than average for this time of year.
Only half of those extra numbers were attributed to the coronavirus. Experts said they were shocked by the rise, particularly in non-Covid-19 deaths, and expressed concern that the lockdown might be having unintended consequences for people’s health.
There are fears that patients are not seeking help for life-threatening conditions, including heart attacks, because they are worried about catching coronavirus in hospital.
Experts said that conditions such as diabetes or high blood pressure may also be proving harder to manage during the lockdown.
The latest figures are for the week ending April 3. They record certified deaths throughout the country, rather than only those recorded in hospitals.
Il mancato rispetto del pluralismo scientifico nella composizione estremamente politicizzata del comitato scientifico italiano ha, pertanto, violato le direttive comunitarie.
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Il governo è consapevole di essere sull’orlo del baratro e allora ha fatto trapelare, alla stampa ad essa politicamente più vicina, uno pseudo dossier nel quale si affermerebbe che lo stato di emergenza sarebbe stato dichiarato perché si sarebbe previsto il decesso di 600.000-800.000 persone. E’ stato definito dalla citata stampa, come il ritrovamento di “carte segrete“. Siamo ormai abituati ad ogni nefendezza, ma non può esistere, in un sistema che si definisce democratico, alcun dossier segreto, di cui non si conosce nemmeno l’autore. Se mai esistesse sarebbe illegittimo. Peggio ancora: essendo fondato su una previsione grossolanamente falsa, avrebbe connotati gravemente depistatori della verità. Assomiglia, sinistramene, alla seduta spiritica a cui sarebbe stato presente Prodi e nella quale una entità extracorporea avebbe indicato, attrverso un medium, dove fosse il luogo di detenzione di Moro.
La notizia dell’esistenza di questo dossier ha una sola precisa finalità: quella di salvare il governo nell’eventualità che si accertasse, nel merito, che il covid 19 era null’altro se non una influenza grave, ma gestibile. Non si vuole permettere di indagare che essa fosse arginabile con l’ordinaria diligenza: quella non è stata posta in essere, colpevolmente, dal governo stesso. La sortita plateale dell’esistenza di un dossier segreto a gennaio, di contenuto allarmante, ha, soprattutto, la finalità di impedire che emerga che tutti i provvedimenti urgenti di limitazione delle libertà personali e di fermo dell’economia sono stati illegittimi, perché non necessari se solo si fosse da parte delle autorità governativa con quel minimo di scientificità richiesto dagli eventi.
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Quanto al fondamento giuridico della causa contro il governo mentre per il diritto nazionale il riferimento obbligato è, ancora oggi, l'art. 12 c. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile, per il diritto UE si ricava sia dal riferimento a “qualsiasi regola di diritto” contenuto nell'art. 263 c. 2 TFUE[1], sia, altresì, dalla previsione dell'art. 340, comma 2, TFUE[2].
Quest’ultima norma dispone che “In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”.
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Quali sono nel concreto le iniziative che possono essere assunte i risultati che possono essere raggiunti per cittadini ed imprese del nostro paese?
Lo studio teorico che abbiamo effettuato ha obiettivi concreti. Il mezzo che possiamo utilizzare è quello concessoci dallo stato di diritto: promuovere cause collettive ed individuali per imprenditori, e singoli cittadini, contro il Governo per ottenere il risarcimento dei danni, nonché agevolare l’effettiva ripresa dell’economia.
La classe media, che ha subito le conseguenze economiche più ingenti, non sarà in grado di accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato. Varrà rammentare che il governo non ha, infatti, stanziato denaro a fondo perduto, come avvenuto in altri Paesi europei, ma si è limitato a fornire garanzie per l’erogazione di finanziamenti che dovranno essere restituiti sia in conto capitale, sia con interessi. Chiunque si indebiterà, deve essere ben chiaro, dovrà restituire il denaro ricevuto gravato di interessi: in sostanza, le misure adottate non hanno alcuna effettiva utilità pratica. Gli esercenti piccole o medie attività non saranno in grado di far fronte al rimborso. Vi sarà, infatti, una riduzione dei fatturati significativa dovuto all’imposizione del lockdown e delle prossime misure restrittive della cosiddetta “fase 2”, mentre i costi correnti (luce, gas,acqua, affitto, tasse costo del personale ecc…) non solo rimarranno uguali, ma, addirittura aumenteranno, appunto per far fronte al pagamento dei ratei al debito contratto. I margini di profitto di qualsiasi azienda saranno talmente limitati da rendere palesemente del tutto irrealistico l’intero piano governativo di indebitamento generalizzato, perché nessuna azienda sana sarà in grado di reggere la tenaglia “minori entrate-maggiori costi”. .
Sono a rischio i risparmi di tutte le famiglie. Le misure di distanziamento hanno provocato, infatti, lo svilimento del patrimonio immobiliare, che rappresentava una delle ricchezze fondamentali del nostro Paese e, soprattutto, dei singoli cittadini.
Se quindi i provvedimenti di contenimento già varati hanno distrutto l’economia, quelli in corso di approvazione, se venissero confermati, determineranno l’impossibilità di mettere in campo una qualsivoglia possibile “ripresa”. Per tali motivi, occorre immediatamente agire in sede giudiziaria, sia per ottenere il risarcimento dei danni già patiti, sia per impedire che questi divengano definitivi e che comportino la chiusura di tutte le attività produttive medio-piccole.
[1] Art. 263 c. 2 TFUE: “la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione”. La norma è rimasta invariata sin dal suo inserimento nell’originario Trattato CEE (Art. 173 CEE).
[2] Il cui testo è parimenti rimasto, nella sostanza, invariato nella sua formulazione sin dal Trattato di Roma.
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