DIRITTO O ABUSO DEL DIRITTO: INTERVENTO DELL'AVV.LUCA MULAZZANI




LA PRIGIONIA AL TEMPO DEL COVID-19
CARCERIERI
O
ILLUMINATI?
Prima di iniziare a comprendere se gli atti emanati dal “Governo Conte II” siano più o meno cogenti e validi occorre ripercorrere le rudimentali basi del nostro diritto.
Nel nostro ordinamento esistono tre poteri: Esecutivo, Legislativo e Giudiziario.
Il primo è ad appannaggio del Governo (art. 95 Cost.).
Il secondo del Parlamento, composto da Camera dei deputati e da Senato della Repubblica (all’art. 70 Cost.).
Il terzo della Magistratura (102 Cost.).
È la nostra Carta Costituzionale che statuisce tale distinzione.

Tra i predetti poteri esiste un legame, pur restando ben distinti poichè laddove i poteri e i limiti degli stessi non fossero ben marcati si rischierebbe l’assenza della Democrazia. 

Il nostro Paese purtroppo conosce le conseguenze di un pensiero unico che detta leggi, usa il potere esecutivo (polizia, carabinieri, esercito ecc...) per farle rispettare e usa ed abusa della magistratura per sbarazzarsi di chi è contrario al pensiero unico.

Al Governo, oltre al potere esecutivo è demandato il potere legislativo laddove vi siano situazioni di emergenza oppure quanto il Parlamento espressamente demanda tale facoltà all’Organo Esecutivo impartendo i principi e i criteri direttivi nonchè l’oggetto su cui legiferare.

L’art 76 Cost. prevede gli strumenti del Decreto Legislativo (D. Lgs.), che ricorre quanto il Parlamento demanda al Governo la possibilità di legiferare.
L’art.77 Cost. prevede lo strumento del Decreto Legge: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

II°
LE FONTI
Per quanto qui interessa è necessario chiarire quali sono le fonti del diritto interno.
Il nostro sistema prevede infatti che vi siano diversi tipologie di atti, aventi diversa forza ed efficacia.
Nell’ordinamento interno la fonte primaria è la Carta Costituzionale, a cui sono affiancate le Leggi Costituzionali. 
Stante il Principio Gerarchico delle Fonti normative queste due tipologie di norme costituiscono il vertice della piramide.
Alle fonti di cui sopra seguono quelle dell’ordinamento statale.
 Le fonti dell’ordinamento statale sono costituite dalle leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (Decreto legge e Decreto legislativo).
Su un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell’esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie, tantomeno con i principi e le leggi Costituzionali.

Per la nostra analisi non necessità scendere ulteriormente nella piramide delle fonti di diritto e non pare necessario neppure parlare delle fonti esterne costituite da trattati e dalla legislazione UE (direttive e regolamenti). 

III°
Che cosa sono i DPCM e DM
Come già scritto il potere legislativo è in mano al Parlamento che impartisce le direttive al Governo in caso di D. Lgs e interviene convertendo i Decreti Legge emessi dal Governo in casi di necessità e urgenza (mediante la loro conversione in legge).
In questo scenario i DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) e i D.M. (Decreti ministeriali) sono atti amministrativi che hanno forza secondaria rispetto alla normativa nazionale che la applicano ma che non possono essere in disaccordo con la legge primaria.
Del resto gli stessi sono usati per dare attuazione a norme o varare regolamenti
IV°
I DECRETI LEGGE
IN TEMPO DI COVID-19
LA TENUTA COSTITUZIONALE

La limitazione delle libertà fondamentali previste dalla Costituzione agli art.li 13 e ss. possono essere oggetto di limitazione solo in specifici casi.

Art. 13 Costituzione “La libertà personale è inviolabile.
[II] Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
[III] In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
[IV] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
[V] La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

Art. 14 Costituzione “Il domicilio è inviolabile.
[II] Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
[III] Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”

Art. 16 Costituzione “I] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
[II] Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Art. 17 Costituzione “[I] I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
[II] Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
[III]Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

Art. 19 Costituzione “[I] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”.

Oltre a quelli riportati rivestono particolare importanza l’art. 32 “diritto alla salute” e l’art. 34 “diritto allo studio”, l’art. 41 “diritto all’iniziativa privata - attività produttive”.

Tutti i D.L. Emessi dal Governo hanno inciso su tali diritti limitando di fatto la libertà personale di ognuno di noi.

(GU n.45 del 23-2-2020).
successivamente convertito in legge e poi abrogato quasi nella sua totalità prevedeva, nel suo preambolo:
“IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; …”

Da quanto sopra appare quindi evidente che la situazione di straordinaria necessità e urgenza prevista dall’art. 77 Costituzione sia l’emergenza epidemiologica e la necessità di contenere la diffusione del virus.
I provvedimenti emessi con tale decreto prevedono:
Art. 1
“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ocomunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,  sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica   (2) .
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia , delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (3);
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (4);
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (5);
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (6);
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità  e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (7).]

Art.2
 Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1
art. 3
1.   Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia.

Dal raffronto tra gli articoli del D.L. sopra riportati e la Carta costituzionale, a parere di chi scrive, appaiono immediatamente evidenti le incostituzionalità della normativa.
Come sopra evidenziato il decreto legge del 22 febbraio 2020 è stato convertito con legge del 5 marzo 2020 n. 13 e, al momento, abrogato nella sua quasi totalità dal decreto legge del 25.3.2020 art. 5.
Tale ultimo decreto, se possibile ha incrementato l’austerità del precedente D.L. e non ha limitato entro specifici ambiti, come avrebbe dovuto, i poteri del Governo il quale con meri DPCM è intervenuto limitando le libertà costituzionalmente garantite.

D.L. 25 marzo 2020 n. 19
L’art. 1 recita: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più  misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità  di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; …”

Visti i dati dell’Istituto superiore della Sanità nochè quelli emessi quotidianamente dalla Protezione Civile la presente Emergenza più che sanitaria appare ospedaliera (ciò potrebbe coinvolgere la responsabilità dello Stato per il mancato adempimento di quanto previsto dall’art. 32 della Costituzione).

Le limitazioni come imposta dal Governo sarebbe illegittima almeno per due aspetti.

In primo luogo la riserva di legge imposta dalla Costituzione (ovvero il fatto che alcune dei diritti costituzionalmente garantiti possono essere compressi, non eliminati, in forza di una legge o di atto avente forza di legge), non appare soddisfatta. 
La norma emessa con D.L. è di fatto una norma in bianco che da potere ad altri organi di intervenire sulle garanzie che la Costituzione pone a fondamento del nostro sistema costituzionale. Tale intervento è inammissibile se non è correttamente specificato all’interno di una legge che deve prevedere modalità e limiti di applicazione non potendo demandare l’individuazione delle une e degli altri al potere esecutivo.

Il secondo motivo attiene all’impossibilità di prevedere una detenzione collettiva.
L’art. 16 della Costituzione, richiamato dal D.L. del 25 marzo 2020 non può essere letto isolatamente, ma deve essere letto all’interno del dettato costituzionale. 
In tale dettato costituzionale vi sono libertà che non possono essere neppure compresse se non per atto dell’autorità giudiziaria.
Il leitmotiv  IO RESTO A CASA (art. 1 comma 2 lettera a) evidenzia che i cittadini sono di fatto impossibilitati ad uscire dal proprio domicilio, impossibilità imposta dalla stringente normativa e dai quotidiani controlli di polizia.  

___
A mente dell’art. 16 della Carta Costituzionale è ammissibile la limitazione dello spostamento dei cittadini per motivi di sanità e sicurezza. Per i medesimi motivi è possibile che l’autorità provveda a limitare l’inviolabilità di domicilio (art. 14 Cost.) e le riunioni in luogo pubblico (art. 17 III. co. Cost.), ma non quelle in luogo privato, come invece è avvenuto.

Tirando le fila, allora, si può dire che il diritto di circolazione dei cittadini può essere limitato a specifici ambiti territoriali, come avviene con i fogli di via o i Daspo e, solamente per ordine dell’autorità giudiziaria tale limite può giungere all’obbligatorietà del limite domiciliare (detenzione cautelare o esecuzione della pena mediate detenzione domiciliare). 
Tale limite territoriale non può essere impartito da una direttiva secondaria come un DPCM, Ordinanza della Protezione civile o D.M., neppure se in attuazione ad una normativa di rango superiore come un D.L. “in bianco”, del tutto illegittimo.

Neppure la possibile epidemia può conferire il potere all’Esecutivo di emanare provvedimenti restrittivi come RESTATE A CASA.
Sorge poi una domanda spontanea. 
Se il virus non è confinato ad un dato territorio (Comune, Provincia, Regione), ma è in tutto lo Stato, perché la necessità di limitare gli spostamenti ovunque?
Sarebbe forse stato più saggio limitare i contatti sociali con diverse modalità e con maggior cautela sin dall’inizio senza compromettere i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. 
Si è a conoscenza del virus da dicembre 2019.

Ulteriore appunto deve essere mosso sull’unica limitazione imposta dai due D.L. di cui sopra.
L’art. 1 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 evidenzia che “possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2”.
Ebbene l’esecutivo in sfregio all’unico “limite” imposto dal D.L. ha previsto limitazione in ogni ambito descritto dal D.L., contravvenendo anche al secondo comma del medesimo articolo che prevedeva l’applicazione delle misure “… secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure …”.

Siamo tutti detenuti, ma qualcuno bara!

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